Questa pagina raccoglie una serie di domande e risposte che spiegano la ragione alla base della scelta di determinate formulazioni ed indicano come la nuova norma tratterebbe una serie di situazioni.
In tutte le casistiche i generi potrebbero essere tranquillamente invertiti o modificati: se si è scelta questa formulazione non è per perpetuare stereotipi di genere, ma più semplicemente perché i dubbi vengono solitamente posti in questi termini.
Mentre sto chiacchierando con le amiche uno sconosciuto passa di corsa e mi palpeggia il sedere: commette reato?
Sì. La regola generale prevede il consenso preventivo (che manca) e non vi è nessuna ragione per poterlo presumere: le due persone non si conoscono, quindi non vi può essere una pregressa esperienza, né vi è stata un’interazione nell’immediato che potesse anche solo rendere ragionevolmente prevedibile tale azione.
Mentre sto preparando la colazione il mio ragazzo mi passa alle spalle e mi palpeggia il sedere: commette reato?
No. Il consenso può essere presunto, perché è ragionevolmente immaginabile che i due abbiano precedentemente compiuto atti sessuali di ben altra pregnanza. Si può discutere sull’eleganza del gesto (rimessa alla valutazione delle parti), ma il reato di rozzezza non è ancora previsto.
Ho chiaramente detto in precedenza al mio ragazzo che non voglio che mi palpeggi il sedere: se lo fa commette reato?
Sì. Il consenso non può essere più presunto, perché si è in presenza di una chiara manifestazione di dissenso.
Ad una festa conosco un ragazzo che, di nascosto, mi mette una sostanza nel bicchiere che mi rende incapace di intendere e volere, ottenendo in questo modo il mio consenso esplicito: commette reato?
Sì. Lo stato di intossicazione non è stato voluto, ma anzi è stato artatamente provocato dal ragazzo: ci troviamo in uno dei casi di invalidità del consenso previsti dal secondo comma. Il reato è addirittura aggravato ex art. 609-ter, n. 2.
Ad una festa in casa bevo volontariamente qualche bicchiere di troppo. Raggiungo barcollando la camera da letto e mi sdraio sul letto. Un ragazzo con cui avevo flirtato in precedenza mi raggiunge ed inizia a compiere atti sessuali su di me. Io sono a tal punto ubriaca che non ho palesemente la forza di reagire, neanche verbalmente. Commette reato?
Sì. Ci troviamo nel caso di cui all’ultimo periodo del terzo conto, vale a dire quando l’altra persona si trova in una situazione psico-fisica tale da non poter materialmente esprimere un eventuale dissenso: il consenso non può quindi essere presunto. Se le condizioni sono tali da non poter esprimere un dissenso è evidente che non può nemmeno essere espresso un consenso, dal momento che richiede il medesimo “sforzo”.
Ad una serata in discoteca bevo qualche bicchiere di troppo. Inizio a flirtare con un ragazzo che mi propone di seguirlo in bagno. Accetto e lo seguo all’interno. Il ragazzo chiude la porta a chiave, ma senza impedirmi di aprirla. Non mi minaccia in alcun modo. Inizia a compiere e/o mi chiede di compiere atti sessuali. Dopo qualche minuto cambio idea e chiedo al ragazzo di smettere. Il ragazzo dopo qualche titubanza smette, non prova ad impedirmi di aprire la porta e non mi trattiene. Commette reato?
No. Non commette nessun atto che renda invalido il consenso (non usa la forza, non minaccia, non si sostituisce ad altri). E’ vero che chiude la porta a chiave, ma non lo fa per limitare la mia libertà di movimento (tant’è che non mi impedisce di aprirla ed uscire). Il mio stato di ubriachezza non è tale da impedirmi materialmente di manifestare un dissenso (l’ho seguito in bagno sulle mie gambe), tant’è che ad un certo punto lo esprimo, quindi il consenso si può presumere perché era ragionevole attendersi dal contesto l’evoluzione della serata.
Il mio stato di ubriachezza non è di per se ostativo alla validità del mio consenso (che sia espresso o presunto), perché quando ho liberamente bevuto sapevo di allentare i miei freni inibitori (e magari era proprio quello il mio obiettivo). In una situazione del genere se (ad esempio) commettessi un furto o un altro reato sarei del tutto punibile: per quale ragione dovrei essere capace di delinquere ma non di acconsentire ad un rapporto sessuale?
C’è di più: se anche il ragazzo avesse “bevuto” (evento non così improbabile in quel contesto) e lo stato di ebbrezza fosse per sé solo sufficiente a rendere non valido il consenso, saremmo entrambi reciprocamente colpevoli di violenza sessuale.
Sono in attesa di una promozione. Il mio capo mi dice che la bloccherà se non sarò “carina” con lui. Accetto. Commette reato?
Sì (eventualmente nell’ipotesi di tentativo). Sta sfruttando la sua qualità ed i suoi poteri per costringermi ad acconsentire (in realtà mi starebbe anche minacciando). Per inciso, se il capo fosse pubblico ufficiale commetterebbe anche il reato di concussione per costrizione (art. 317) ed io non sarei punibile.
Il mio capo mi propone di farmi avere una promozione se sarò “carina” con lui. Consapevole che il suo aiuto mi potrebbe essere utile per superare la concorrenza accetto. Commette reato?
No. Sarà responsabile di tutta una serie di illeciti disciplinari e ha ottime possibilità di perdere il posto di lavoro, ma in questo caso non mi sta “costringendo”, mi sta proponendo un accordo (turpe) che avrebbe utilità per entrambi. Se fosse pubblico ufficiale commetterebbe il reato di concussione per induzione (art. 319-quater), ma anch’io sarei a mia volta punibile.
La scelta della formulazione è finalizzata proprio a modellarla sui due reati citati in questo punto e nel precedente, ritenendoli particolarmente rivelatori dei due tipi di possibili approcci alla situazione di potere.
Con il mio ragazzo stiamo insieme da qualche mese. Io non mi sento pronta per andare oltre, ma lui dice che se non accetto mi lascerà. Io non voglio perderlo e accetto. Commette reato?
No. Non sta minacciando un fatto ingiusto (è anzi suo pieno diritto, così come mio, interrompere la relazione per la ragione ritenuta più opportuna), mi sta ponendo di fronte a due opzioni ed io liberamente ritengo più importante non perderlo. Probabilmente mi avrebbe solo fatto un favore a lasciarmi, ma queste sono valutazioni che prescindono dal diritto penale.
Questa mattina il mio ragazzo mi ha chiesto un rapporto sessuale. Io subito ho rifiutato, ma lui ha insistito per mezz’ora e alla fine controvoglia ho accettato. Sono rimasta palesemente passiva tutto il tempo, guardando il soffitto. Ha commesso reato?
No. Il rifiuto iniziale è stato accettato dal ragazzo, che ha lecitamente insistito e alla fine il consenso è stato espresso. Avrei potuto cambiare idea, ma avrei dovuto manifestare chiaramente la revoca (a parole, alzandomi dal letto, allontanandolo) ed a quel punto lui avrebbe dovuto interrompere ciò che stava facendo. Lui è stato insensibile? Sì, probabilmente si potrebbe anche riconsiderare la relazione, ma l’insensibilità non è reato.
Mi sono poi ricordata di domenica scorsa, quando non voleva venire con me all’outlet ma dopo una mattinata di insistenze ha accettato: mi ha accompagnata controvoglia e mi ha ignorata tutto il tempo guardando il cellulare.
Cosa significa l’inciso “se non con le modalità e nei limiti precedentemente e specificamente concordati fra le parti“?
Serve ad affrontare i casi nei quali nel corso del rapporto si verificano atti oggettivamente di violenza e di coercizione, ma ciò avviene perché è il comune desiderio delle parti. Si è ritenuto utile disciplinare anche queste situazioni, prevedendo che ciò che è consentito debba essere preventivamente e puntualmente concordato fra tutti i partecipanti, onde evitare eventuali abusi.